In sintesi — Il diritto: se i lavori hanno vizi o sono incompleti, puoi rifiutare o ridurre il pagamento (art. 1460 c.c.) e chiedere i danni nello stesso giudizio (art. 36 c.p.c.). Il termine: 40 giorni dalla notifica per l'opposizione (artt. 641 e 645 c.p.c.), perentori. L'azione: opposizione con eccezione di inadempimento e domanda riconvenzionale; se il decreto è esecutivo, istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c.
Quanti giorni hai davvero e cosa succede se scadono?
Il termine è di 40 giorni e decorre dal giorno della notifica del decreto (art. 641 c.p.c.), non dalla data del provvedimento né da quando lo leggi. Conta il giorno della consegna dell'atto: se la notifica è arrivata a mezzo PEC, fa fede la ricevuta di consegna; se è arrivata per posta o tramite ufficiale giudiziario, la data di ricezione. Nel conteggio si applica la sospensione feriale dei termini dal 1° al 31 agosto: un decreto notificato a fine luglio scade quindi più tardi di quanto il calendario suggerisca, ma è un calcolo da far verificare, non da improvvisare.
Se i 40 giorni passano senza opposizione, il giudice dichiara il decreto esecutivo ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e la partita nel merito è chiusa: il decreto diventa definitivo come una sentenza passata in giudicato, e non potrai più far valere vizi, lavori incompleti o importi gonfiati. L'impresa potrà iscrivere ipoteca sulla casa e procedere con il pignoramento. I rimedi tardivi — come l'opposizione ex art. 650 c.p.c. per chi non ha avuto conoscenza del decreto per irregolarità della notifica o caso fortuito — coprono ipotesi eccezionali e vanno provati: non sono una seconda occasione per chi ha semplicemente aspettato.
La conseguenza pratica è una sola: dal giorno della notifica, ogni giorno conta. La decisione se opporsi o trattare va costruita nelle prime due o tre settimane, non all'ultimo momento, perché l'atto di opposizione è una citazione da redigere, notificare e iscrivere a ruolo nei termini.

Il decreto è provvisoriamente esecutivo: cosa cambia per te?
Prima di tutto leggi il decreto: se contiene la formula di provvisoria esecutorietà ex art. 642 c.p.c. — concessa spesso quando l'impresa ha fatture, SAL firmati o altra prova scritta forte — l'impresa non deve aspettare i 40 giorni né l'esito dell'opposizione: può iscrivere ipoteca giudiziale e avviare il pignoramento subito. In questo caso l'opposizione da sola non ferma nulla: serve anche l'istanza di sospensione dell'esecuzione, di cui parliamo più avanti.
Se invece il decreto non è provvisoriamente esecutivo, l'opposizione proposta nei termini blocca la strada esecutiva: l'impresa potrà chiedere al giudice dell'opposizione l'esecuzione provvisoria in corso di causa (art. 648 c.p.c.), che viene concessa quando l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Anche per questo la qualità dell'opposizione conta: un'opposizione generica, senza documenti né quantificazioni, non solo perde nel merito ma consegna all'impresa l'esecutorietà già alla prima udienza.
Puoi non pagare perché i lavori sono fatti male? L'eccezione di inadempimento
Sì, entro limiti precisi. L'art. 1460 c.c. consente di rifiutare la propria prestazione se l'altra parte non ha adempiuto alla sua: è l'eccezione di inadempimento, e nei lavori edili si traduce in "non pago il saldo perché l'opera ha vizi o è incompleta". Ma il rifiuto deve essere proporzionato: trattenere l'intero saldo per difetti che valgono una frazione del dovuto è contrario a buona fede, e il giudice lo riconosce solo nella misura della contestazione fondata.
Per questo il primo lavoro dell'opposizione non è scrivere, è quantificare: un preventivo di terzi o una perizia che traduca i difetti in euro. Contestare "lavori non a regola d'arte" in astratto vale poco; contestare 8.900 euro documentati di rifacimenti e completamenti su 38.500 richiesti è una posizione difendibile, che orienta anche la scelta tra opposizione e trattativa. Attenzione anche ai termini sostanziali: i vizi vanno denunciati entro 60 giorni dalla scoperta e l'azione di garanzia si prescrive in 2 anni dalla consegna dell'opera (art. 1667 c.c.); un verbale di fine lavori firmato senza riserve rende molto più difficile eccepire i vizi apparenti.
La domanda riconvenzionale: chiedere i danni nello stesso giudizio
L'opposizione a decreto ingiuntivo non è solo difesa: apre un giudizio ordinario in cui puoi proporre domanda riconvenzionale (art. 36 c.p.c.) contro l'impresa. In concreto: il costo di eliminazione dei vizi, il costo di completamento delle opere mancanti, gli eventuali danni conseguenti — infiltrazioni che hanno rovinato mobili, spese di sistemazione provvisoria, ritardi. Non è un dettaglio procedurale: significa che il giudizio non si limita a stabilire se devi pagare, ma mette sulla bilancia le due posizioni e le compensa.
L'esito tipico di un'opposizione fondata su vizi reali non è l'annullamento del decreto ma la sua revoca con condanna a una somma ridotta: il giudice accerta quanto dovevi all'impresa, sottrae quanto l'impresa deve a te e condanna al netto. Capirlo prima di iniziare evita l'errore di impostare la causa come "non devo nulla" quando i numeri dicono altro: le opposizioni costruite su aspettative irrealistiche finiscono con condanne quasi piene e spese legali a carico.
L'istanza di sospensione dell'esecuzione (art. 649 c.p.c.)
Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, insieme all'opposizione va depositata l'istanza di sospensione dell'esecuzione provvisoria ex art. 649 c.p.c. Il giudice la concede quando ricorrono gravi motivi: nella pratica, una contestazione dei vizi seria e documentata — perizia, fotografie, denunce scritte anteriori al decreto — e il pregiudizio di un'esecuzione su somme in parte non dovute. La decisione arriva di norma alla prima udienza, a volte prima con decreto in caso di urgenza.
Due avvertenze pratiche. La prima: la sospensione non è automatica e le istanze generiche vengono respinte; il fascicolo documentale va costruito prima del deposito, non dopo. La seconda: se hai ricevuto un atto di precetto o è già partito un pignoramento, i tempi si comprimono ulteriormente e ogni giorno di attesa restringe le opzioni — anche per questo la valutazione va fatta nei primi giorni, non a ridosso della scadenza.
I passi, nell'ordine giusto
- Giorno 1-3: verifica la data di notifica, calcola la scadenza dei 40 giorni e controlla se il decreto è provvisoriamente esecutivo
- Giorno 1-10: raccogli contratto, preventivi, bonifici, foto dei difetti, messaggi e ogni contestazione scritta inviata prima del decreto
- Giorno 5-15: fai quantificare i difetti e le opere mancanti da un tecnico o con preventivi di terzi: quel numero decide la strategia
- Giorno 15-25: con l'avvocato, scegli tra opposizione e trattativa transattiva sulla base dei numeri, non dell'istinto
- Entro il giorno 40: notifica l'atto di citazione in opposizione (art. 645 c.p.c.) con eccezione di inadempimento e domanda riconvenzionale, e costituisciti nei termini di legge
- Contestualmente: se il decreto è esecutivo, deposita l'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. con la documentazione dei gravi motivi
Quando conviene invece trattare?
L'opposizione ha costi certi: il contributo unificato commisurato al valore del decreto (per un decreto da 38.500 euro supera i 500 euro), il compenso del legale, quasi sempre una consulenza tecnica, e tempi di giudizio che si misurano in anni. Ha senso sostenerli quando la contestazione è consistente rispetto al richiesto, o quando il decreto è viziato in radice. Ha molto meno senso quando i difetti fondati valgono una frazione modesta dell'importo ingiunto.
In quei casi la mossa economicamente migliore è spesso la trattativa transattiva: pagamento immediato di una somma ridotta contro rinuncia reciproca a ogni pretesa, formalizzata per iscritto prima della scadenza del termine. E qui l'opposizione mostra il suo secondo volto: anche quando non conviene coltivarla fino in fondo, la sua credibilità è la leva negoziale che spinge l'impresa a chiudere. Un'impresa che sa che l'opposizione arriverà, documentata e con riconvenzionale, sconta il rischio e tratta; una controparte che ha lasciato scadere i termini non ha più nulla da offrire in cambio.
| Situazione | Strada indicata | Perché |
|---|---|---|
| Vizi documentati per importo vicino o superiore al richiesto | Opposizione piena con riconvenzionale | La compensazione può azzerare o superare la pretesa dell'impresa |
| Vizi fondati ma per una frazione dell'importo (es. 8.900 su 38.500) | Trattativa transattiva, con opposizione pronta come leva | Il costo del giudizio rischia di superare il beneficio della riduzione |
| Decreto esecutivo e pignoramento alle porte | Opposizione + istanza ex art. 649 c.p.c. immediata | Senza sospensione, l'esecuzione procede anche a torto parziale dell'impresa |
| Nessuna contestazione seria, lavori regolari | Pagare o chiedere una dilazione | Un'opposizione pretestuosa aggiunge spese legali e interessi al debito |
| Notifica irregolare o decreto mai conosciuto | Opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c. | Ipotesi eccezionale: va provata l'irregolarità o il caso fortuito |

Un esempio concreto
Una famiglia riceve un decreto ingiuntivo per 38.500 euro, provvisoriamente esecutivo, per il saldo di una ristrutturazione. I lavori, secondo loro, sono incompleti — mancano i battiscopa di tre stanze e la sistemazione del balcone — e difettosi: il pavimento della cucina suona a vuoto in più punti. Prima domanda: quanto vale la contestazione? Un preventivo di terzi quantifica il completamento in 2.100 euro e il rifacimento del pavimento in 6.800. Totale 8.900 euro a fronte di 38.500 richiesti: questo numero decide la strategia, perché un'opposizione su 8.900 euro non porta all'annullamento del decreto, porta a una riduzione.
Seconda domanda: il decreto è esecutivo, quindi l'impresa può già procedere. L'istanza di sospensione ex art. 649 c.p.c. va depositata con l'opposizione, motivata sui gravi motivi: la contestazione documentata dei difetti e il rischio di un'esecuzione su somme in parte non dovute. Terza domanda, quella che cambia l'esito economico: nella stessa opposizione si propone domanda riconvenzionale per il costo di eliminazione dei vizi e per il completamento, così il giudizio compensa le due posizioni e l'esito plausibile è una condanna a una somma ridotta di quanto riconosciuto dovuto all'altra parte.
Il bivio onesto, da mettere nero su bianco: opporsi per contestare 8.900 euro su 38.500 comporta spese legali e tecniche e anni di giudizio. In una situazione di questo tipo la trattativa transattiva — pagamento immediato di una somma ridotta, con rinuncia reciproca — è spesso la scelta economicamente migliore, e l'opposizione serve soprattutto come leva per ottenerla. Un avvocato che non lo dice al cliente gli sta facendo un danno.
L'errore da non fare: lasciar passare i 40 giorni sperando in un accordo verbale con l'impresa. Il termine è perentorio e non si riapre: con la sua scadenza si perde ogni possibilità di far valere i difetti, e anche la trattativa muore, perché l'impresa non ha più nulla da temere. Lo scenario descritto è un caso illustrativo: l'esito concreto dipende sempre dai documenti e dalle circostanze specifiche.
I quaranta giorni
- Notifica del decretoParte il termine perentorioDa questo momento si contano i quaranta giorni.
- Primi giorniQuantificare la contestazionePreventivo di terzi sui difetti: dice se conviene opporsi o trattare.
- Entro il 40° giornoAtto di citazione in opposizioneCon istanza di sospensione se il decreto è provvisoriamente esecutivo.
- Nello stesso attoDomanda riconvenzionale per i danniIl giudizio compensa le due posizioni invece di limitarsi al pagamento.
- Oltre i 40 giorniIl decreto diventa definitivoNon è più contestabile nel merito: è l'errore irreparabile.
Domande frequenti
Quanti giorni ho esattamente per oppormi?
Quaranta giorni dalla notifica del decreto (art. 641 c.p.c.), con la sospensione feriale dal 1° al 31 agosto che allunga il calcolo per i decreti notificati a ridosso dell'estate. Il termine è perentorio: entro quella data l'atto di citazione in opposizione deve essere notificato all'impresa, non semplicemente redatto.
Cosa succede se non faccio nulla?
Il decreto viene dichiarato esecutivo ex art. 647 c.p.c. e diventa definitivo: non potrai più contestare vizi, importi o lavori mancanti. L'impresa potrà iscrivere ipoteca sulla casa e pignorare beni e conti. I rimedi tardivi dell'art. 650 c.p.c. coprono solo notifiche irregolari o casi fortuiti da provare.
Posso non pagare perché i lavori sono fatti male?
Puoi rifiutare il pagamento nella misura della contestazione fondata (art. 1460 c.c.), non trattenere tutto per difetti marginali. Serve una quantificazione tecnica dei vizi e delle opere mancanti, e conta come li hai denunciati: entro 60 giorni dalla scoperta e per iscritto (art. 1667 c.c.), non a voce a giudizio iniziato.
Posso chiedere i danni nello stesso giudizio?
Sì, con la domanda riconvenzionale (art. 36 c.p.c.): costo di eliminazione dei vizi, completamento delle opere, danni conseguenti come infiltrazioni o spese di sistemazione. Il giudice compensa le posizioni e condanna al netto. È il passaggio che trasforma l'opposizione da semplice difesa a strumento per riequilibrare i conti.
Devo pagare intanto che la causa va avanti?
Dipende dall'esecutorietà. Se il decreto è provvisoriamente esecutivo, l'impresa può procedere salvo sospensione ex art. 649 c.p.c., da chiedere subito con documenti seri. Se non lo è, l'opposizione tempestiva blocca l'esecuzione, ma il giudice può concederla in corso di causa (art. 648 c.p.c.) se l'opposizione appare debole.
Quanto costa opporsi?
Le voci principali sono il contributo unificato commisurato al valore del decreto (oltre 500 euro per importi tra 26.000 e 52.000 euro), il compenso del legale e di norma una consulenza tecnica. Vanno confrontate con il beneficio realistico: è il calcolo da fare nei primi giorni, prima di decidere tra opposizione e trattativa.
Conviene sempre opporsi?
No. Conviene quando la contestazione documentata è consistente rispetto all'importo ingiunto o il decreto è viziato. Quando i difetti valgono una frazione modesta del richiesto, spesso è più razionale usare l'opposizione come leva per una transazione: pagamento ridotto e rinuncia reciproca, chiusa prima della scadenza del termine.
Il passo successivo
Il termine è perentorio e non si riapre. Se hai ricevuto un decreto ingiuntivo, contattaci lo stesso giorno dalla pagina contatti: verifichiamo la notifica, l'esecutorietà e i numeri della tua contestazione, e ti diciamo se conviene opporsi o trattare. Se il problema nasce da lavori difettosi, leggi anche la guida ai difetti nei lavori di ristrutturazione per capire come si denunciano e quanto valgono; se invece l'impresa ti chiede più di quanto pattuito, la guida al preventivo sforato spiega quando gli extra sono dovuti e quando no.
Questo contenuto ha finalità informative e non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto. Aggiornato ad agosto 2026 sulla base della normativa e della giurisprudenza vigenti.




