Conflitti di interesse: come li gestiamo
Lo studio assiste sia imprese del settore edile sia committenti privati. Non è una contraddizione, a una condizione: che le due attività non si incontrino mai nella stessa vicenda. Questa pagina spiega, in modo verificabile, come lo garantiamo.
Il principio
Ai sensi dell'art. 24 del Codice Deontologico Forense, l'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa determini un conflitto con gli interessi di un altro assistito. Per uno studio che lavora sui due lati del cantiere, il rispetto di questa regola non può essere affidato al caso: richiede una procedura.
La verifica su ogni nuovo incarico
Prima di accettare qualsiasi incarico verifichiamo, sull'archivio dello studio, che la controparte non sia un soggetto già assistito, né una società collegata a un soggetto assistito. La verifica riguarda anche gli incarichi chiusi: non assumiamo mandati contro chi è stato nostro cliente nella stessa vicenda o in vicende connesse.
Cosa succede se il conflitto emerge
Se il conflitto emerge prima dell'incarico, l'incarico viene rifiutato e — dove possibile — indichiamo al richiedente come individuare un altro professionista qualificato. Se emerge dopo, rinunciamo al mandato nei modi previsti dalla deontologia, tutelando la riservatezza di tutte le parti coinvolte.
Cosa non facciamo mai
- Assistere due parti della stessa vicenda, in qualunque combinazione.
- Utilizzare informazioni riservate acquisite da un assistito a vantaggio di un altro.
- Assumere incarichi contro un cliente attuale dello studio, anche su vicende diverse.
Perché pubblichiamo questa pagina
Chi si rivolge a uno studio che lavora con imprese e committenti ha il diritto di sapere in anticipo come vengono gestite le situazioni delicate. Preferiamo scriverlo prima, pubblicamente, piuttosto che spiegarlo dopo, caso per caso.
Ultimo aggiornamento: agosto 2026. Per qualsiasi domanda su questa policy puoi scriverci dalla pagina contatti.
