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    Verticali Aggiornato: Agosto 2026 13 min Avv. Armando Rossi

    Il terrazzo rifatto perde ancora: chi paga tra impresa, condominio e proprietario

    Se il terrazzo rifatto da poco perde ancora, la richiesta va rivolta prima di tutto all'impresa che ha eseguito il rifacimento: le infiltrazioni da difetto di impermeabilizzazione rientrano nei gravi difetti dell'art. 1669 c.c., con responsabilità decennale. Il riparto un terzo/due terzi dell'art. 1126 c.c. tra condòmini vale solo quando non c'è un responsabile da cui recuperare.

    In questa guida
    1. Le due domande da separare: chi ha sbagliato e chi deve pagare?
    2. Lastrico solare e terrazza a livello: cosa dice davvero l'art. 1126 c.c.?
    3. Se il rifacimento è recente: quando risponde l'impresa?
    4. Quanto dura davvero la garanzia sulla guaina?
    5. Il danno al proprietario sottostante: a chi può chiedere?
    6. Un esempio concreto
    7. Domande frequenti
    8. Il passo successivo

    In sintesi — Il diritto: le infiltrazioni da difetto di impermeabilizzazione di una copertura sono gravi difetti ex art. 1669 c.c., con responsabilità dell'impresa per dieci anni dal compimento; il riparto un terzo/due terzi dell'art. 1126 c.c. regola invece le spese tra condòmini quando un responsabile non c'è. Il termine: denuncia all'impresa entro un anno dalla scoperta, azione entro l'anno successivo. L'azione: documentare la data della scoperta, individuare il destinatario giusto (impresa, condominio o entrambi), poi accertamento tecnico preventivo se il rimpallo continua.

    Le due domande da separare: chi ha sbagliato e chi deve pagare?

    Davanti alle macchie di umidità sul soffitto, la discussione in condominio parte quasi sempre dal punto sbagliato: come si dividono le spese. Ma "chi deve pagare" e "chi ha sbagliato" sono domande diverse, con risposte diverse. La prima è una questione di riparto tra condòmini, regolata dall'art. 1126 c.c.; la seconda è una questione di responsabilità, che può spostare l'intero costo su un soggetto terzo: l'impresa che ha eseguito il rifacimento, il progettista, il direttore dei lavori.

    L'ordine logico è obbligato: prima si accerta la causa dell'infiltrazione, poi si individua il responsabile, e solo se un responsabile non c'è — o non è più aggredibile — si applica il riparto delle spese tra condòmini. Invertire l'ordine significa far pagare ai condòmini un danno che avrebbe dovuto pagare l'impresa, e magari scoprirlo quando i termini per agire contro di lei sono scaduti. È l'errore più costoso e più frequente in questa materia.

    Macchia di umidità sul soffitto dell'appartamento sotto una terrazza a livello
    Il danno lo subisce chi sta sotto, ma la responsabilità può essere di chi ha eseguito il rifacimento.

    Lastrico solare e terrazza a livello: cosa dice davvero l'art. 1126 c.c.?

    L'art. 1126 c.c. riguarda il lastrico solare o la terrazza a livello di cui un condòmino ha l'uso esclusivo, ma che funge da copertura per l'edificio. La regola: alle spese di riparazione o ricostruzione contribuisce per un terzo chi ha l'uso esclusivo, e per due terzi i condòmini dell'edificio o della parte di edificio a cui il lastrico serve da copertura, in proporzione ai millesimi. È la regola di default per la manutenzione, ordinaria e straordinaria.

    Lo stesso criterio si estende ai danni verso il proprietario sottostante quando l'infiltrazione dipende da difetto di manutenzione: le Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 9449/2016) hanno inquadrato la responsabilità del condominio nell'art. 2051 c.c. — la responsabilità del custode — ripartendo di regola l'obbligo risarcitorio secondo la proporzione dell'art. 1126 c.c. tra usuario esclusivo e condominio. Attenzione però ai limiti: se il danno dipende non da omessa manutenzione ma da un difetto costruttivo o da un rifacimento mal eseguito, il criterio cambia, perché entra in scena un responsabile specifico.

    Se il rifacimento è recente: quando risponde l'impresa?

    Quando il terrazzo è stato rifatto da poco e perde di nuovo, il sospetto cade sul lavoro: raccordi non risvoltati sui muretti, guaina non risalita sotto la soglia, giunti mal saldati, pendenze sbagliate, bocchettoni non sigillati. Sono difetti di esecuzione, e cambiano completamente la cornice: non siamo più nel riparto delle spese tra condòmini, ma nella responsabilità dell'impresa verso il condominio committente. In quel caso i condòmini non devono mettere mano al portafoglio: il condominio agisce contro l'impresa per il rifacimento a regola d'arte e i danni.

    L'amministratore è legittimato ad agire per la conservazione delle parti comuni, e l'eventuale pagamento integrale della fattura del 2022 non è una rinuncia: l'accettazione dell'opera non copre i difetti non riconoscibili al momento della consegna. Il passaggio critico è tecnico: serve accertare che la causa sia il difetto di esecuzione e non, ad esempio, una lesione sopravvenuta o un elemento estraneo all'appalto. Se l'impresa nega e il rimpallo si avvita, lo strumento è l'accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c., che affida la diagnosi a un consulente del giudice e spesso chiude la vicenda in conciliazione.

    Quanto dura davvero la garanzia sulla guaina?

    Il riflesso condizionato — "sono passati più di due anni, non c'è più garanzia" — è quasi sempre sbagliato. I due anni dell'art. 1667 c.c. valgono per i vizi minori; ma le infiltrazioni da difetto di impermeabilizzazione di una copertura sono pacificamente inquadrate tra i gravi difetti dell'art. 1669 c.c., perché compromettono il godimento dell'immobile sottostante. La copertura è quindi decennale dal compimento dell'opera, e le Sezioni Unite (Cass. SS.UU. n. 7756/2017) hanno confermato che il regime vale anche per gli interventi di ristrutturazione e rifacimento su edifici esistenti, non solo per le costruzioni nuove.

    I termini interni vanno però rispettati con precisione: denuncia entro un anno dalla scoperta del difetto e azione entro un anno dalla denuncia. La data della scoperta va documentata subito — foto datate, segnalazione scritta all'amministratore — perché sarà il primo argomento della difesa dell'impresa. Un capitolo a parte è la "garanzia di 10 o 15 anni" del produttore della membrana: copre di norma solo il materiale, non la posa, ed è la posa a essere difettosa nella grande maggioranza dei casi.

    Chi rispondeFondamentoTermini
    Impresa esecutrice del rifacimento (gravi difetti)Art. 1669 c.c.10 anni dal compimento; denuncia entro 1 anno dalla scoperta, azione entro 1 anno dalla denuncia
    Impresa esecutrice (vizi minori)Artt. 1667-1668 c.c.Denuncia entro 60 giorni dalla scoperta; prescrizione 2 anni dalla consegna
    Condominio verso il danneggiato (difetto di manutenzione)Art. 2051 c.c. (SS.UU. 9449/2016)Prescrizione 5 anni dal danno (art. 2947 c.c.)
    Condòmino con uso esclusivo della terrazzaArt. 1126 c.c. (quota di un terzo)Segue il regime della voce che lo coinvolge
    Produttore della membranaGaranzia convenzionale sul materialeSecondo il certificato: copre il prodotto, non la posa

    Il danno al proprietario sottostante: a chi può chiedere?

    Il terzo soggetto, spesso dimenticato, è chi il danno lo subisce: il proprietario dell'appartamento sotto la terrazza. A lui viene quasi sempre detto di aspettare la prossima assemblea; nel frattempo il soffitto peggiora e i termini corrono. Non è tenuto ad aspettare nessuno: può agire direttamente contro il condominio quale custode della copertura (art. 2051 c.c.), contro il condòmino che ha l'uso esclusivo per la sua quota, e contro l'impresa esecutrice se il danno deriva dal rifacimento difettoso — anche cumulando le domande nello stesso giudizio.

    Le voci risarcibili tipiche: ripristino di intonaci e tinteggiature, danni a mobili e arredi, spese di deumidificazione e, quando l'umidità rende inutilizzabile una stanza, il danno da limitato godimento dell'immobile. La prescrizione della sua azione risarcitoria è di cinque anni (art. 2947 c.c.): conviene interromperla subito con una richiesta scritta, senza aspettare gli esiti delle discussioni assembleari. Ogni voce va fotografata e preventivata mentre il danno è visibile.

    I passi, nell'ordine giusto

    1. Documenta subito la data della scoperta: foto datate del soffitto e segnalazione scritta all'amministratore via PEC o raccomandata
    2. Chiedi all'amministratore i documenti dell'appalto di rifacimento: contratto, capitolato, data di fine lavori, eventuale polizza
    3. Denuncia il difetto all'impresa entro 1 anno dalla scoperta (art. 1669 c.c.), a mezzo PEC, riservando ogni azione
    4. Fai eseguire una verifica tecnica: prova di allagamento o indagine termografica per localizzare il punto di ingresso dell'acqua
    5. Se l'impresa nega o il condominio rinvia, deposita ricorso per accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.
    6. Promuovi l'azione entro 1 anno dalla denuncia; il proprietario danneggiato ha 5 anni ex art. 2947 c.c., ma i danni si provano bene solo se documentati subito
    Guaina impermeabilizzante con raccordo non risvoltato in corrispondenza della soglia
    I difetti di impermeabilizzazione di una copertura rientrano tra i gravi difetti decennali.

    Un esempio concreto

    Terrazza a livello di proprietà esclusiva, che funge da copertura per l'appartamento sottostante. Il condominio ne delibera il rifacimento nel 2022 per 34.000 euro. Nell'inverno 2025 il proprietario sottostante lamenta di nuovo macchie di umidità sul soffitto: il ripristino di intonaco e tinteggiatura viene preventivato in 3.850 euro, oltre al danno di una camera resa inutilizzabile nei mesi umidi. In assemblea si discute subito di riparto: un terzo all'usuaria della terrazza, due terzi agli altri. È il primo errore, perché mette insieme le due domande.

    La verifica tecnica localizza l'ingresso dell'acqua nel raccordo tra guaina e soglia della porta-finestra, non risvoltato a regola d'arte: un difetto di esecuzione del rifacimento del 2022. Il bivio è qui. Se la causa fosse stata la vetustà o l'omessa manutenzione, si sarebbe applicato il riparto dell'art. 1126 c.c. e il criterio delle Sezioni Unite 9449/2016 anche per il danno al sottostante. Essendo un difetto di esecuzione, paga l'impresa: tre anni dal rifacimento sembrerebbero fuori dai due anni dell'art. 1667 c.c., ma le infiltrazioni da difetto di impermeabilizzazione sono gravi difetti ex art. 1669 c.c., con copertura decennale. Il condominio è nei termini, purché denunci entro un anno dalla scoperta — documentata dalla PEC di gennaio 2025.

    Il proprietario sottostante, intanto, non deve attendere l'assemblea: agisce direttamente, verso il condominio come custode e verso l'impresa come responsabile del difetto, chiedendo i 3.850 euro di ripristino e il danno da godimento limitato. È l'informazione che di solito non gli viene data, mentre il soffitto peggiora e i termini corrono.

    L'errore da non fare: rinviare la denuncia all'impresa "in attesa della prossima assemblea". Il termine di un anno dalla scoperta ex art. 1669 c.c. corre comunque, e un'assemblea rinviata due volte può bruciare la garanzia decennale. Lo scenario descritto è un caso illustrativo: l'esito concreto dipende dalle risultanze tecniche e dai documenti del caso specifico.

    Due domande diverse, due risposte diverse

    1. Comparsa delle macchieDocumentare la data della scopertaSarà il primo argomento della difesa dell'impresa.
    2. Chi deve pagareRiparto ex art. 1126 c.c.Un terzo a chi ha l'uso esclusivo, due terzi ai condòmini coperti.
    3. Se c'è un responsabileLa regola cambiaDifetto di esecuzione del rifacimento: risponde l'impresa, non i condòmini.
    4. 1 anno dalla scopertaDenuncia ex art. 1669 c.c.Copertura decennale: tre anni dal rifacimento non sono fuori termine.

    Domande frequenti

    Chi paga le infiltrazioni dal terrazzo: proprietario o condominio?

    Dipende dalla causa. Se derivano da vetustà o difetto di manutenzione, le spese si ripartiscono ex art. 1126 c.c.: un terzo a chi ha l'uso esclusivo, due terzi ai condòmini coperti dalla terrazza. Se derivano da un rifacimento eseguito male, risponde l'impresa e i condòmini non devono pagare: il condominio agisce contro di lei.

    La ripartizione un terzo/due terzi vale sempre?

    No. È la regola di default per le spese di riparazione del lastrico o della terrazza a livello a uso esclusivo, e le Sezioni Unite 9449/2016 la estendono di regola al risarcimento da omessa manutenzione. Non si applica quando il danno ha un responsabile specifico — impresa, progettista — o quando il titolo di proprietà o il regolamento dispongono diversamente.

    Ho appena rifatto la guaina: posso rifarmi sull'impresa?

    Sì, se la perdita dipende da difetti di esecuzione: raccordi non risvoltati, guaina non risalita sotto le soglie, giunti mal saldati. Le infiltrazioni da difetto di impermeabilizzazione sono gravi difetti ex art. 1669 c.c., con responsabilità decennale dal compimento dell'opera. Serve denunciare entro un anno dalla scoperta e agire entro l'anno successivo.

    Quanto tempo ho per agire?

    Contro l'impresa: denuncia entro un anno dalla scoperta del difetto e azione entro un anno dalla denuncia, dentro i dieci anni dal compimento dell'opera (art. 1669 c.c.); per i vizi minori, denuncia in 60 giorni e prescrizione in due anni (art. 1667 c.c.). Il proprietario danneggiato ha cinque anni ex art. 2947 c.c. per il risarcimento.

    Il proprietario sottostante deve aspettare la delibera dell'assemblea?

    No. Chi subisce il danno può agire direttamente contro il condominio quale custode della copertura ex art. 2051 c.c., contro il condòmino con uso esclusivo per la sua quota e contro l'impresa se il danno deriva dal rifacimento difettoso. L'attesa dell'assemblea non sospende nessun termine, mentre il danno al soffitto continua ad aggravarsi.

    La garanzia di 15 anni del produttore della guaina mi copre?

    Solo in parte. Le garanzie convenzionali dei produttori coprono di norma il materiale — la membrana difettosa in sé — e non la posa in opera, che è la causa della grande maggioranza delle infiltrazioni. Per i difetti di posa il destinatario giusto resta l'impresa esecutrice, con i rimedi degli artt. 1667 e 1669 c.c.

    Il condominio può agire contro l'impresa anche se ha pagato tutto il lavoro?

    Sì. Il pagamento integrale del corrispettivo e l'accettazione dell'opera non coprono i difetti non riconoscibili al momento della consegna, come una guaina mal raccordata che si manifesta solo dopo qualche stagione. L'amministratore è legittimato ad agire per la conservazione delle parti comuni, previa delibera per l'azione risarcitoria.

    Il passo successivo

    Nelle infiltrazioni da terrazzo si sbaglia quasi sempre il destinatario della richiesta: si discute di millesimi mentre i termini verso l'impresa corrono. Aiutiamo a individuarlo prima di iniziare — con i documenti dell'appalto e una verifica tecnica mirata. Contattaci dalla pagina contatti con la data del rifacimento e le prime foto del danno: ti diciamo chi è il soggetto giusto e quali termini sono ancora aperti. Per il quadro generale leggi la guida ai difetti costruttivi e alla garanzia decennale; se il problema riguarda un cappotto termico che si stacca o non isola, c'è la guida dedicata.

    Questo contenuto ha finalità informative e non sostituisce una consulenza legale sul caso concreto. Aggiornato ad agosto 2026 sulla base della normativa e della giurisprudenza vigenti.

    Riferimenti normativi citati in questa guida

    • art. 1126 c.c.
    • art. 1667 c.c.
    • art. 1669 c.c.
    • art. 2051 c.c.
    • art. 2947 c.c.
    • art. 696-bis c.p.c.

    Il testo vigente delle norme è consultabile su Normattiva. La normativa è in costante evoluzione: le indicazioni valgono alla data di aggiornamento della guida.

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